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informazioni per i consumatoriarea convenzionati

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In carico al produttore di AEE:

Il D.Lgs. 151/2005 prevede differenti modalità di gestione e di finanziamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quando queste a fine vita diverranno RAEE, a seconda che esse vengano considerate RAEE domestici (B2C) oppure RAEE professionali (B2B).

Per distinguere una apparecchiatura domestica da una professionale, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche o dell' utilizzo tipico teorico del bene, bisogna considerare la sua destinazione d'uso presso l' utilizzatore finale che ne sarà fattivo detentore alla fine del ciclo di vita.

Solo quelle apparecchiature che intrinsecamente sono professionali e non sono uguali ad analoghe domestiche (per tipo, funzioni e trattamento necessario a fine ciclo di vita) possono essere considerate AEE professionali B2B. Ad esempio, un personal computer sarà considerato rifiuto domestico anche se è stato venduto ad un utente finale professionale, seppur con regolare fattura fiscale, poichè di fatto è "assimilabile" ad un qualsiasi altro prodotto analogo venduto sul canale commerciale domestico (o consumer, o B2C che dir si voglia).

In ogni caso, in capo al produttore, esistono una serie di prescrizioni generali che sono comuni ad entrambe le tipologie di AEE.

Tra queste:

  • l'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE;
  • l'obbligo di comunicare annualmente al Registro Nazionale i dati di vendita espressi in peso e pezzi;
  • l'obbligo di trattare i RAEE secondo le tecniche e con le finalità di recupero di cui all' art.9 D.Lgs.151/2005;
  • l'obbligo/facoltà di avvalersi di un sistema collettivo o misto adeguato per la gestione dei RAEE;
  • l'obbligo di apporre il simbolo del bidoncino barrato "recycle bin" sulle AEE immesse sul mercato;
  • l'obbligo di fornire agli utenti adeguate informazioni sulle modalità di gestione e smaltimento del prodotto a fine vita;
  • l'obbligo di riportare il numero di iscrizione al Registro su tutti i documenti fiscali;
 

In capo al distributore di AEE:

Il distributore (art. 6 D.Lgs. 151/2005), al momento della fornitura di una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra altri, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).

Tutte le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP).

I centri di raccolta dovranno garantire l'accessibilità e le funzionalità delle infrastrutture e dovranno permettere agli utenti finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE.
 
I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.


In capo all' utente finale di AEE:

Il detentore finale di una AEE domestica, nel momento in cui vuole disfarsene, deve obbligatoriamente conferirla presso il Centro di raccolta Comunale.
Solo nel caso in cui intenda acquistare una apparecchiatura nuova in sostituzione, potrà  ottenere gratuitamente il ritiro dell'usato da parte del rivenditore.

Le sanzioni per chi abusivamente si libera di un rifiuto elettronico saranno applicate dalle singole amministrazioni comunali.

In capo ai Comuni (AEE):

Il D.Lgs. 151/2005 chiede ai comuni di assicurare la funzionalità , l'accessibilità  e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

Il nuovo decreto introduce dunque un cambiamento complessivo del modello di gestione in base al quale le singole amministrazioni locali dovranno organizzare la raccolta dei rifiuti tecnologici.
 
 
In capo al produttore di Pile e Accumulatori
 
Il D.Lgs. n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" prevede un divieto generale di immettere sul mercato pile e accumulatori particolarmente inquinanti e impone precisi obblighi in capo ai produttori:
  • divieto d'immissione di pile e accumulatori conteneti più di 0,0005% di mercurio in peso, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso,
  • divieto d'immissione di pile e  accumulatori prive  del bidoncino barrato. Per quelle portatili , nonchè per quelle montate sui veicoli, dovrà essere in aggiunta riportata l'indicazione della loro capacità,
  • organizzazione su base individuale o collettiva, di sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili ,
  • organizzazione della raccolta separata di  pile e accumulatori per veicoli e/o industriali lidonea a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale,
  • iscrizione  individuale o su base collettiva al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni,
  • l'obbligo di comunicare annualmente i dati di immesso suddivisi per tipologia,
  • l'obbligo di riportare in numnero di iscrizione al Registro in tutti i documenti fiscali,

 

In capo ai distributori di Pile e Accumulatori
 
Il distributore ha l'obbligo di ritirare gratuitamente le pile e gli accumulatori conferiti presso i punti vendita. L'utilizzatore non è obbligato ad acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
 
 
In capo all'utente finale di Pile e Accumulatori
 
In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta gestiti dai soggetti obbligati , dei rifiuti di detti batterie e accumulatori sena oneri e senza l'obbligo di acquistare nuovi prodotti

 




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