|
In capo al Produttore AEE:
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 151/2005 all'art. 16 sono particolarmente severe.
I controlli potranno essere effettuati da parte della Guardia di Finanza, dall'Autoritΰ di Vigilanza e Controllo presso il Ministero dell'Ambiente e degli organismi di controllo che verranno appositamente creati, con il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti interessati (dalle Associazioni dei Consumatori, ai Comuni, all' ARPA agli stessi Sistemi Collettivi che potranno agire in caso di sospette dichiarazioni mendaci):
- da 30.000 a 100.000 per il "produttore" di AEE che non provvede all'iscrizione presso l'apposito Registro AEE presso la CCIAA;
- da 30.000 a 100.000 per il produttore che non organizza il sistema di raccolta separata di RAEE;
- da 2.000 a 20.000 per il "produttore" di AEE che non comunica al Registro AEE i volumi di vendita;
- da 200 a 5.000 per il produttore che non fornisce nelle istruzioni per l'uso le informazioni previste;
- da 200 a 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato per il produttore che non appone il simbolo "cassonetto barrato" sulle AEE vendute;
- da 200 a 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato per il produttore di AEE che non costituisce adeguata garanzia finanziaria nel momento in cui immette sul mercato detta apparecchiatura, ovvero in caso di AEE domestiche, che non finanzi il sistema RAEE per tramite del proprio Sistema Collettivo
A carico del Rivenditore Finale AEE (GDO, GDS, catene, Negozi)
Il distributore finale che omette di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura consegnata dall'acquirente (utente finale), θ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. (Obbligo di ritiro uno contro uno momentaneamente prorogato in attesa del Decreto di semplificazione)
In capo al Produttore Pile e Accumulatori:
L'art. 26 del D.Lgs. 188/2008 prevede le seguenti sanzioni:
-
da 50 a 1.000 per ciascuna pila o accumulatore portatile e per veicoli immesso sul mercato dopo il 26 settembre 2009 privo del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23 (bidoncino barrato). La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui l'indicazione o il simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo articolo.
-
da 30.000 a 100.000 per immissione sul mercato di pile o accumulatori senza aver provveduto all'iscrizione presso la Camera di commercio.
-
da 2.000 a 20.000 per mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato al Registro annualmente, entro il 31 marzo.
-
da 100 a 2.000 per ciascuna pila e accumulatore immesso sul mercato dal 18 dicembre 2008 contenente le sostanze vietate di cui all'art. 3, comma 1 del decreto
-
da 2.000 a 5.000 per apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori per i quali il produttore non fornisca le istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo di pile e accumulatori incorporati.
A carico del Distributore Pile e Accumulatori:
Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, θ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 a euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
|