AEE: (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di seguito elencate e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua (DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 27/01/2003). Categorie AEE:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici.
Alla fine del loro ciclo di vita, le AEE divengono RAEE
APAT: vedi ISPRA.
Apparecchio: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori
BAT (Best Available Techniques): per migliori tecniche si intendono non solo le tecnologie di processo, ma anche la loro progettazione, gestione, manutenzione, messa in esercizio e dismissione; per tecniche disponibili si intendono quelle che consentono la loro applicazione nei diversi settori industriali sia dal punto di vista tecnologico che economico, in una valutazione articolata dei costi e benefici derivanti dal loro impiego. Per quanto concerne gli impianti di trattamento dei RAEE, con il Decreto del Ministero dell' Ambiente del 29/1/2007, pubblicato sulla G.U. n. 130/2007, sono state emanate 7 linee guida sulle migliori tecniche di trattamento e gestione dei rifiuti, sviluppate con la consulenza tecnica di APAT. Tra queste, una riguarda proprio gli impianti di trattamento e recupero dei RAEE.
Batterie o Accumulatori per veicoli: le batterie o gli accumulatori tipicamente al piombo utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione.
Bidoncino Barrato: Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 151/2005, tutti i prodotti immessi sul mercato inclusi nel campo di applicazione del decreto devono riportare il simbolo del " bidoncino barrato". Questo simbolo indica che il prodotto, una volta giunto a fine vita, non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono, quindi, provvedere alla raccolta separata. Tale comportamento garantisce che le apparecchiature vengano trattate in modo corretto concorrendo alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. Per le stesse finalità il simbolo del "bidoncino barrato" deve essere apposto anche sulle pile e accumulatori immessi sul mercato secondo le modalità indicate dall'art. 23 del D.Lgs. 188/2008.
Bonifica: comprende ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area. In questa fase tutte le parti considerate 'pericolose', vengono rese 'inerti', ovvero private delle sostanze dannose e destinate alla eliminazione 'in sicurezza' utilizzando macchinari che riducono al minimo le emissioni e i residui.
Centri di Raccolta: sono i Centri di Raccolta dei RAEE di cui all'art. 6 del D.Lgs. 151/05 distribuiti su tutto il territorio italiano, che verranno assegnati ai Sistemi Collettivi dal Centro di Coordinamento, per garantire comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.
Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori (CdCPA): Previsto dal D.Lgs. 188/2008 ed istituito sotto forma di Consorzio, è costituiro gestito e governato dai Sistemi Collettivi e dai produttori di pile e accumulatori. Esso ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi a garanzia di omogenee e uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
Centro di Coordinamento RAEE (CdC): Previsto dal D. Lgs. 151/2005 ed istituito con DM 185/2007 sotto forma di Consorzio, è costituito, gestito e governato dai Sistemi Collettivi che devono ex lege obbligatoriamente associarsivi, ed opera sotto la supervisione dell' Autorità di Vigilanza e Controllo. Il CdC garantisce che tutto il Paese venga servito e che tutti i Sistemi Collettivi operino con modalità ed in condizioni operative omogenee. Il CdC ripartisce tra i diversi sistemi collettivi le piazzole, proporzionalmente al peso complessivo delle AEE nuove immesse sul mercato dalle aziende aderenti a questi. Inoltre il CdC gestisce il call center nazionale con cui si interfacciano tutte le piazzole pubbliche e private.
Comitato di Vigilanza e Controllo: è il Comitato di Vigilanza e Controllo previsto all'art. 15 del D.Lgs 151/05 ed istituito con il Decreto Ministeriale del 25/09/2007, e supervisiona l'attività del CdC nonchè dei singoli Sistemi Collettivi. Lo stesso Comitato assume anche le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti, come previsto dal D.Lgs. 188/2008.
Codice CER: Codice Europeo dei Rifiuti individua la tipologia di rifiuto trasportata. I codici CER devono essere riportati sul formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Scarica l'elenco completo.
Deposito temporaneo: in generale, il produttore o il detentore dei rifiuti può raggruppare gli stessi, prima di procedere alla raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione, nè policrolobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione; 2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi, o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Detentore: con il termine detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Detentore, quindi, è colui che produce rifiuti, ossia scarti di lavorazione, residui o altri beni di cui intende disfarsi, o che li prende in consegna dal produttore (ad esempio, le società incaricate della raccolta e smaltimento di rifiuti conto terzi).
Direttiva RoHS: Direttiva 2002/95/CE che prevede restrizioni nell'uso di sostanze pericolose (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma bromurati) nelle apparecchiature elòettriche ed elettroniche.
Disassemblaggio: è il momento in cui le apparecchiature vengono smantellate, al fine di procedere alla selezione dei materiali e all'isolamento dei componenti contaminanti. Il disassemblaggio può essere realizzato manualmente, da tecnici professionisti, o attraverso macchinari progettati appositamente.
Distributore AEE: definizione tratta dal D.Lgs 151/05: “soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)”
Distributore PA: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.
ECR - Eco Contributo RAEE: i produttori possono applicare ai nuovi prodotti domestici immessi sul mercato un ecocontributo (ECR) che va a coprire i costi di trasporto e trattamento sostenuti dal Sistema Collettivo di appartenenza per la corrispondente quantità proporzionale di rifiuti ritirati presso le piazzole comunali (Centri di Raccolta RAEE) o presso i punti di vendita. Per le modalità di applicazione, vedasi area " FAQ ed Approfondimenti".
E-WASTE: o SCRAP, rifiuto elettronico
FIR - Formulario di identificazione dei Rifiuti: il formulario, introdotto dal D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) identifica i rifiuti trasportati e deve essere emesso per ogni tipologia di rifiuto preso in carico. Deve contenere sia i dati identificati del trasportatore, del produttore/detentore e del destinatario, sia le indicazioni del luogo di partenza e di arrivo. Lo stesso viene rilasciato in quadruplice copia (una al detentore/produttore dei rifiuti, una al trasportatore, una al destinatario, una datata e controfirmata all'arrivo restituita al detentore/produttore).
Immissione sul mercato (PA): la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità.
ISPRA (ex APAT): Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, istituito con la legge 133/2008, svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) che ha sostituito.
MPS - Materia Prima Seconda (o Secondaria): Il momento in cui un RAEE cessa di essere tale è individuato all'art. 181, comma 12, del D.Lgs 22/97 ai sensi del quale: “la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono più necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare (...)”. Un Sistema Collettivo che disponga di impianti trattamento RAEE di proprietà può dunque vendere MPS generata dal trattamento dei RAEE conferiti dai propri produttori associati, ottenendone un beneficio economico che abbatte il costo dell' Ecocontributo a carico degli stessi produttori.
Virtualmente, ove la percentuale e la qualità della MPS prodotta e rivenduta lo consenta, il Sistema Collettivo anzichè richiedere il pagamento di un Ecocontributo ai propri produttori associati, potrebbe all' opposto pagare ai medesimi una determinata cifra per ogni tonnellata di RAEE conferiti.
Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti. Più dettagliatamente, la messa in sicurezza consiste nell'isolamento in luoghi preposti delle parti contaminate da sostanze nocive e nella successiva bonifica delle stesse.
MUD: Modello Unico di Dichiarazione, viene redatto al fine di comunicare annualmente al Catasto dei Rifiuti competente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti o trattati.
Operatori economici: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento.
Pacco batterie: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sè stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore.
Pila o Accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).
Pila o Accumulatore portatile: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, nè batterie o accumulatori per veicoli.
Pile a bottone: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva.
Pile o Accumulatori industriali: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente ad uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.
Produttore (RAEE) Dal D.Lgs. 151/05: “chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
Produttore (PA): chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di tecnica utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Produttore del rifiuto: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o composizione dei rifiuti. All'interno della categoria dei produttori di rifiuti rientrano sia le aziende che producono scarti di lavorazione, sia i privati che dismettono beni e prodotti inservibili, sia le società che si occupano del pre-trattamento (disassemblaggio, bonifica, pulitura, ecc.) dei rifiuti.
Punto di raccolta per Pile ed Accumulatori: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.
Raccolta: la raccolta consiste nelle attività logistiche di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. La raccolta deve essere effettuata secondo le direttive impartite per legge, raggruppando i rifiuti per classe di appartenenza e deve consentire il trasporto sicuro dei rifiuti. Quest'ultimo deve essere effettuato da società preposte ed autorizzate, utilizzando automezzi idonei a non causare l'accidentale fuori uscita di sostanze pericolose o in generale la dispersione dei rifiuti nell'ambiente.
RAEE: Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo; (DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 27/01/2003). I RAEE nelle fasi di raccolta vengono suddivisi in cinque diversi raggruppamenti definiti dal Decreto Ministeriale.
RAEE Domestici / RAEE professionali: vedasi area "FAQ ed Approfondimenti"
Raggruppamenti: il DM 185/2007 ha previsto l' accorpamento dei RAEE in cinque differenti raggruppamenti (R1, R2, R3, R4, R5), in base ai quali verranno calcolate le quote di competenza di ciascun produttore. Ognuno di tali raggruppamenti accorpa i RAEE in base alla tipologia di trattamento e di pericolosità ambientale e la necessaria suddivisione si attua fisicamente nei centri di raccolta:
- R1: apparecchi di refrigerazione e di condizionamento
- R2: grandi elettrodomestici
- R3: TV e display
- R4: piccoli elettrodomestici, consumer electronics, apparecchiature per l' informatica e l' office automation, apparecchi di illuminazione ed altro
- R5: sorgenti luminose (escluse lampade ad incandescenza)
Recupero: consiste nella raccolta di tutte le materie riciclabili (metalli nobili ferrosi e non, materie plastiche, gomma, vetro, ecc.). Una volta convogliate in gruppi omogenei, queste vengono prese in consegna da aziende autorizzate al loro recupero.
Registro di carico e scarico: consiste in una serie di fogli su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Registro dei Produttori AEE: Il Produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema RAEE, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza al Registro dei Produttori, istituito presso il Ministero dell'Ambiente dall' articolo 14 del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e dal DM 185/2007.
Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
Ricondizionamento: consiste nel restituire funzionalità ai macchinari ancora in buono stato. In questa fase le apparecchiature vengono sottoposte ad accurate verifiche e specifiche lavorazioni al fine di ricostituire l'efficienza degli apparati - rigenerando i componenti hardware e software o, se necessario installandone di nuovi. Le apparecchiature così rigenerate vengono sottoposte a severi test al fine di verificarne le capacità operative, quindi immesse sul mercato da ditte autorizzate.
Rifiuti di Pile o Accumulatori: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Rifiuto: la categoria dei rifiuti comprende tutti quei beni che non hanno una capacità residua di lavoro, ad esempio prodotti scaduti, elementi inutilizzabili, residui di produzione o di consumo, sostanze divenute inadatte all'impiego e in generale tutti i prodotti di cui il detentore non si serve più.
SCRAP: vedi E-WASTE
Sistema Collettivo di Finanziamento della Gestione dei RAEE: la gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici (o dai RAEE professionali assimilabili ai RAEE domestici per natura e quantità) deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva. I produttori, conformemente alla direttiva europea, possono liberamente scegliere il sistema collettivo che preferiscono, ed aderire a quello che ritengono più conveniente o più virtuoso.
Il Sistema collettivo organizza per conto dei produttori aderenti la raccolta dei RAEE depositati presso i centri istituiti dai Comuni e il loro trasporto agli impianti di trattamento e cura il finanziamento di tali operazioni
I Sistemi Collettivi devono essere senza scopo di lucro e possono essere costituiti sotto forma di Consorzio Semplice (nel qual caso il produttore diventa "socio" e si accolla proporzionalmente i costi derivanti dall' attività consortile, ivi compresi il ripianamento delle eventuali perdite per le quali risponde illimitatamente esattamente come nel caso di una Società in Nome Collettivo) oppure di Società Consortile. In quest' ultimo caso il rapporto tra Produttore e Sistema Collettivo è regolato da un normale contratto di servizi, e null' altro è dovuto dal produttore oltre alla somma contrattualmente prevista per la gestione dei RAEE di competenza.
SISTRI: sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti istituito dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 che sostituisce gradualmente i principali obblighi in materia di gestione documentale dei rifiuti - compilazione del formulario identificativo del rifiuto (FIR), compilazione del registro di carico e scarico e comunicazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)- attraverso l’utilizzo di dispositivi informatici da utilizzare a cura delle aziende che producono, trasportano o smaltiscono rifiuti per dichiarare i rifiuti oggetto della loro attività. Ulteriori informazioni si possono trovare su www.sistri.it.
Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di messa in riserva di materiali. Più specificamente, lo stoccaggio comprende le operazioni di raccolta e raggruppamento dei rifiuti in sicurezza, secondo classi omogenee di appartenenza, in luoghi idonei.
Tasso di raccolta (PA): la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 7 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.
Trattamento: le attività eseguite su RAEE e RPA dopo il conferimento ad un impianto autorizzato per la selezione, la preparazione per il riciclaggio e/o la preparazione per lo smaltimento di quanto non riciclabile secondo le attuali BAT. Il processo tipicamente consiste nelle operazioni di bonifica delle parti considerate inquinanti poiché costituite o contaminate da sostanze potenzialmente nocive all'ambiente, attraverso processi di disgregazione/separazione meccanica (o anche termica e chimica, nel caso di pile ed accumulatori), al fine di recuperare quanta più materia prima secondaria possibile. Più il trattamento è efficiente, più materia prima tornerà nel processo produttivo e meno sarà il residuo non recuperabile destinato allo smaltimento.
WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment, ossia RAEE in lingua inglese |